Sez. 6, Sentenza n. 12541 del 14/03/2019 Cc. (dep. 20/03/2019) Rv. 275925 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Riparazione pecuniaria ex art.322-quater cod.pen - Esclusione - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la riparazione pecuniaria ha natura di sanzione civile accessoria, sicché la sua applicazione in assenza dei presupposti di legge è riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale", con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art.448, comma 2 bis, cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 quater, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)