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Sez. 1, Sentenza n. 12954 del 29/01/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 240274 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Conversazioni avvenute nella lingua dell'imputato - Diritto alla traduzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240274-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Il diritto dell'imputato alla traduzione, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, si riferisce ai motivi dell'accusa elevata a suo carico ed alle prove formate in una lingua da lui non conosciuta, ma non anche alle conversazioni avvenute nella sua lingua madre, che abbiano costituito oggetto d'intercettazioni.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)