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Sez. 6, Sentenza n. 30783 del 12/07/2007 Cc. (dep. 27/07/2007) Rv. 237088 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Inutilizzabilità di conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche - Omessa indicazione delle generalità dell'interprete - Rilevanza - Esclusione - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 2007-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237088-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In materia di intercettazione di comunicazioni telefoniche, deve ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità che si basi soltanto sull'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore, atteso che nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività da lui svolta. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la omissione lamentata dà luogo ad una mera irregolarità, poiché la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)