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Sez. L - , Ordinanza n. 11768 del 05/05/2021 (Rv. 661115 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Lavori socialmente utili - Compenso integrativo a carico dell’utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661115-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, l'importo integrativo corrisposto dall'utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l'impegno ecceda l'orario settimanale previsto dallo stesso decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 28/05/1981 num. 244, Legge 24/07/1981 num. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)