Sez. L, Sentenza n. 14334 del 15/06/2010 (Rv. 613952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratori socialmente utili - Disciplina specifica in materia di tredicesima mensilità, ferie retribuite, festività e trattamento di fine rapporto - Fondamento - Adeguatezza della tutela - Configurabilità - Dubbi di costituzionalità per il trattamento differente rispetto a quello dei lavoratori subordinati - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di retribuzione dei lavoratori socialmente utili, le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali la tredicesima mensilità, le ferie retribuite ed il T.F.R., non sono riconosciute in relazione all'importo integrativo corrisposto dall'ente pubblico utilizzatore rispetto all'attività coperta dal trattamento previdenziale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, atteso che il T.F.R., previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 464 del 1972, è determinato sulla sola quota dell'integrazione e la tredicesima mensilità, contenuta nel trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo unico della legge n. 427 del 1980 (sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 1 della legge n. 299 del 1994) è computata nella retribuzione costituente la base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, mentre le ferie e le festività sono direttamente coperte dallo stesso trattamento di cassa integrazione, che viene erogato per dodici mensilità, e quindi anche per il periodo nel quale non si presta attività lavorativa, dovendosi ritenere la ragionevolezza della differenziata tutela rispetto al rapporto di lavoro subordinato, con conseguente infondatezza dei dubbi di costituzionalità, in quanto il complessivo assetto così delineato risponde ad un equilibrato contemperamento tra l'esigenza dei lavoratori di continuare a percepire l'indennità di cassa integrazione di lunga durata, conservando l'iscrizione nelle liste di collocamento speciale, con quella di assolvere alla richiesta di lavorare presso soggetti pubblici a progetti di utilità generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2 com. 2, Legge 13/08/1980 num. 427, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 22, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)