Sez. 3, Sentenza n. 9139 del 07/07/2000 Ud. (dep. 22/08/2000) Rv. 217472 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Manufatto abusivo - Ordine di demolizione disposto dal giudice ex art. 7 L. n. 47 del 1985 - Esecuzione affidata al sindaco - Illegittimità - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per la contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, e impartisce l'ordine di demolizione non può affidarne l'esecuzione al sindaco, ed il provvedimento emanato in tal senso è illegittimo. Tale illegittimità deriva non solo dalla violazione della competenza istituzionale del P.M., stabilita in via generale dall'art. 655 c.p.p., ma anche dal rilievo che il sindaco è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa concorrente, in quanto investito dall'art. 4 legge n. 57 del 1985 del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, che comprende quello di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare, con il consiglio comunale, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi alla demolizione. Conseguentemente non può essere indicato come il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)