Sez. 3, Sentenza n. 3682 del 19/11/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215456 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di demolizione - Revoca in fase esecutiva - Possibilità - Limiti.
EDILIZIA - IN GENERE
L'ordine di demolizione di cui all' art. 7, ult. comma, l.28.2.1985, n.47 emesso con la sentenza di condanna può essere sempre revocato in sede esecutiva quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità non deve però essere futura e meramente eventuale, ma già esistente ed insanabile al momento della decisione. (Fattispecie di incidente di esecuzione riguardante la deliberazione della Giunta municipale di Milazzo che, ai sensi del quinto comma dell' art. 7 cit., aveva dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento del fabbricato).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)