Sez. 4, Sentenza n. 16829 del 03/10/1990 Ud. (dep. 21/12/1990) Rv. 186071 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - A FAVORE DI GENITORI - PER MORTE DI UN FIGLIO - CRITERI - INDICAZIONE.*
PARTE CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - A FAVORE DI GENITORI - PER MORTE DI UN FIGLIO - CRITERI - INDICAZIONE.*
Ai fini della liquidazione del danno derivante da un fatto le cui conseguenze si proiettano nel futuro, come quello derivante ai genitori dalla morte di un figlio e consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un futuro contributo economico a loro favore, è sufficiente che l'esistenza del danno possa desumersi dagli elementi acquisiti nel processo con caratteri di probabilità e di verosimiglianza, secondo un criterio presuntivo (fattispecie in tema di omicidio colposo). (Conf mass n 178985).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)