Sez. 4, Sentenza n. 8536 del 21/03/1988 Ud. (dep. 29/07/1988) Rv. 178985 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - A FAVORE DI GENITORI - PER MORTE DEL FIGLIO - CRITERI - FATTISPECIE.*
PARTE CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE - A FAVORE DI GENITORI - PER MORTE DEL FIGLIO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Ai fini della liquidazione del danno derivante da un fatto le cui conseguenze si proiettano nel futuro, come quello derivante ai genitori dalla morte di un figlio e consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un futuro contributo economico a loro favore, è sufficiente che l'esistenza del danno stesso possa desumersi dagli elementi acquisiti in modo processuale con caratteri di probabilità e di verosimiglianza, secondo un criterio presuntivo. (nella specie, omicidio colposo, la vittima lavorava come operaio e versava alla famiglia un terzo del suo reddito da lavoro ed avrebbe continuato dopo aver formato una sua famiglia a collaborare economicamente con i genitori versando loro una quota del suo reddito). (V mass n 131037, in generale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)