Sez. L, Sentenza n. 1581 del 03/03/1983 (Rv. 426415 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - INCERTEZZA ASSOLUTA CIRCA LA PERSONA DEL RICHIEDENTE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - INCERTEZZA ASSOLUTA CIRCA LA PERSONA DEL RICHIEDENTE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - FATTISPECIE.*
Sussiste nullità della notificazione di un atto processuale allorché dal contesto di questo non sia in alcun modo possibile arguire quale sia la persona ad istanza della quale la notificazione stessa è stata eseguita. In particolare, per quanto attiene alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza dei termini, dovendo la stessa essere richiesta da un soggetto abilitato a ciò a termini dell'art. 285 cod. proc. civ. e cioè dalla parte o dal suo difensore in virtù della procura alle liti, l'incertezza assoluta si verifica solo quando dal contesto dell'atto non sia possibile identificare la persona del richiedente che deve essere uno dei soggetti a tanto abilitati. (nella specie, in applicazione di tale principio, il S.C. ha negato la sussistenza della nullità della notificazione della sentenza, potendosi superare qualsiasi incertezza circa l'identificazione del soggetto istante in virtù della circostanza che la copia in Forma esecutiva notificata, risultava, dalla relativa attestazione, precedente la relazione di notifica, rilasciata dietro richiesta del procuratore della parte). (Conf 1974/79, mass n 398370; (Conf 3550/78, mass n 393050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)