Sez. 1, Sentenza n. 1615 del 15/02/1995 (Rv. 490435 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Relazione di notifica - Mancata indicazione della parte istante - Nullità della notifica e inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
La mancata indicazione della parte istante nella relazione di notifica della sentenza non determina la nullità di quell'atto processuale, né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ove, anche sulla base dei dati emergenti dall'atto notificato, sia comunque possibile individuare la parte a richiesta della quale è stata eseguita la notificazione. In particolare, non sussistono la nullità della notificazione e l'anzidetta inidoneità, allorché il referto di notifica si limiti ad enunciare la formula stereotipata "ad istanza come in atti", ma nell'atto notificato o sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha chiesto il rilascio della copia, poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica, o sia presente altro elemento che comunque consenta di dare contenuto specifico alla formula generica (nella specie, vi era l'indicazione che la copia in forma esecutiva della sentenza era stata rilasciata al procuratore della parte che aveva poi richiesto la notifica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)