Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4498 del 20/02/2020 (Rv. 657254 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE | Amministratori - Cessazione dell'incarico - Conferma - Esclusione - Delibera di rielezione - Ammissibilità - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE
Cessato l'incarico, l'amministratore nominato dall'assemblea non può essere confermato - atteso che il codice civile non prevede la "conferma" dell'amministratore - ma eventualmente rieletto, laddove la delibera di nomina e la delibera di rielezione hanno contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. Ne consegue che la cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benché rieletto, determina l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini dell'opponibilità ai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)