Sez. 3, Sentenza n. 1886 del 24/02/1994 (Rv. 485441 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - Giudiziale | Sostituzione dell'amministratore - Pubblicità nelle forme prescritte - Omissione - Giudizio promosso dall'amministratore sostituito - Nullità - Esclusione - Limiti.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - Giudiziale
La società di capitali che ha omesso di rendere pubblica, nelle forme prescritte dagli artt. 2383, 2385 cod. civ., la sostituzione dell'amministratore che ha agito in giudizio nella qualità di rappresentante della stessa, non può opporre ai terzi la carenza dei poteri dell'amministratore sostituito per far valere la nullità del giudizio da questo promosso (benché privo della legittimazione processuale), a meno che non provi che i terzi erano a conoscenza della cessazione dalla carica dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 100, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)