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Sez. L, Sentenza n. 5096 del 16/10/1985 (Rv. 442421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO E DENUNCIA SEMESTRALE DEL PERSONALE OCCUPATO - DISTINZIONE - INOLTRO CONGIUNTO MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI UN UNICO ATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DI AVVIAMENTO E DENUNCIA SEMESTRALE DEL PERSONALE OCCUPATO - DISTINZIONE - INOLTRO CONGIUNTO MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI UN UNICO ATTO - AMMISSIBILITÀ.*

La richiesta di avviamento del datore di lavoro prevista dal quarto comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482 sulle assunzioni obbligatorie, che costituisce un requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione e che ha la funzione di rendere possibile l'assunzione da parte delle imprese dei soggetti appartenenti alle categorie protette, va tenuta distinta dalla denuncia semestrale del personale occupato che i datori di lavoro hanno l'Obbligo ex art. 21 della legge sopracitata di inviare periodicamente all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (U.P.l.m.o.). Tuttavia sia la richiesta che la denuncia possono essere congiuntamente inoltrate all'U.P.l.m.o. Mediante la predisposizione e sottoscrizione di un unico atto, essendo solo sufficiente e necessaria la formulazione inequivoca di una esplicita volontà al riguardo da parte del datore di lavoro, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)