diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8472 del 26/08/1998 (Rv. 518380 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Società di persone avente lo stesso amministratore e gli stessi soci di una società di capitali - Progetti imprenditoriali delle due società - Carattere unitario o quantomeno coordinato - Sussistenza - Società di persone - Fideiussione a favore della società di capitali - Stipulazione - Conflitto di interessi - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518380-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI

Quando tutti i soci di una società di persone siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione che la società di persone rilasci per assicurare il finanziamento della società di capitali amministrata dallo stesso soggetto non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi e, quindi, con gli effetti di cui all'art. 1394 cod. civ., atteso che il buon andamento della società di capitali si riverbera necessariamente a vantaggio della società di persone. Infatti il conflitto di interessi di cui alla norma su citata postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione d'annullabilità per vizio della volontà negoziale, è da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive; l'atto idoneo al conseguimento degli obbiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)