Sez. 3, Sentenza n. 23300 del 08/11/2007 (Rv. 600555 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Incompatibilità - Valutazione in concreto del singolo atto o contratto - Condizioni - Vantaggio per una delle parti attraverso il sacrificio dell'altra - Riferimento temporale al momento perfezionativo del contratto - Necessità - Evenienze successive - Irrilevanza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. (Nella fattispecie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale non era stato ravvisato conflitto d'interessi in un caso di fideiussione concessa da società di capitali a imprenditore privato, socio della società di capitali e coniuge dell'amministratore unico e legale rappresentante, ritenendosi che la fideiussione corrispondesse sia all'interesse della società, avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare dei soci, che a quello dei due unici soci, a nulla rilevando il successivo mutamento della compagine sociale e la sopravvenuta assenza di corrispondenza tra l'interesse della società e dei soci e quella del terzo garantito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)