Sez. L, Sentenza n. 1743 del 19/02/1998 (Rv. 512776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione per le ore o giornate di assenza determinate dalla partecipazione del lavoratore all'attività degli enti pubblici elettivi indicati dalla legge n. 816 del 1985 - Rimborso da parte degli enti suddetti al datore di lavoro - Presupposto - Attivazione dei meccanismi autorizzatori - Indicazione da parte del lavoratore delle ore e dei giorni di assenza - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 4 legge n. 816 del 1985, le assenze per la partecipazione dei lavoratori alle sedute dei consigli comunali o provinciali o di altri organi collegiali pubblici elettivi espressamente indicati, sono retribuite e il relativo onere è a carico dagli enti ed organismi presso i quali viene svolto tale incarico elettivo, che sono tenuti, a richiesta, a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di assenza dal lavoro; lo stesso dipendente, pertanto, ai fini di consentire tale richiesta, se non ha chiesto di volta in volta il permesso di assentarsi, deve indicare le giornate e le ore di assenza per la partecipazione all'attività di organi elettivi, configurandosi, in caso di mancata attivazione dei meccanismi autorizzatori, la disapplicazione di una normativa inderogabile, con l'effetto di porre a totale carico del datore di lavoro il pagamento dell'intero orario lavorativo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1985 num. 816 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)