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Sez. 3, Sentenza n. 907 del 24/03/1972 (Rv. 357161 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357161-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Quando una delle parti deduce, come fatto costitutivo dell'Azione o dell'eccezione, l'esistenza di un reato, l'apprezzamento del giudice di merito sull'opportunita di rimettere gli Atti al PM, affinche venga edotto del fatto stesso e possa promuovere l'Azione penale, costituisce atto di Esercizio di un potere discrezionale, che non puo costituire oggetto di censura in Sede di legittimita, quando risulti correttamente motivato. (V 104'69, mass n 337977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)