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Sez. 2, Sentenza n. 104 del 18/01/1969 (Rv. 337977 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337977-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - PRESUPPOSTO - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito valutare se la cognizione di un determinato reato influisca sulla decisione della controversia civile, provvedendo, di conseguenza, se occorre, al rapporto ex art 3 cod proc pen e, successivamente, alla sospensione del processo civile a norma della stessa disposizione e dell'art 295 cod proc civ. (sulla prima parte V 1963-66, massima n 323811 - sulla seconda parte, V 2112-68, massima n 334267 297-68, massima n 331225 911-67, massima n 327118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)