Sez. L - , Sentenza n. 9409 del 17/04/2018 (Rv. 648183 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Azione di nullità del termine - Precedente giudizio di impugnazione del licenziamento - Dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 18 st.lav. - Giudicato implicito sulla validità del termine - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
In tema di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato, non può dirsi formato il giudicato implicito sulla questione della validità del termine per il solo fatto che, in un precedente giudizio di impugnativa del recesso datoriale dal medesimo contratto, il giudice abbia ritenuto inapplicabile l'art. 18 st.lav. in ragione della natura a tempo determinato del contratto, atteso che può costituire oggetto di giudicato implicito soltanto la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto costitutivo dedotto e che è oggetto, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti, solo di un accertamento incidentale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)