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Sez. L, Sentenza n. 5821 del 08/05/2000 (Rv. 536256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto - Disdetta per scadenza del termine - Impugnazione del licenziamento e richiesta di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Ammissibilità - Esclusione - Azione di nullità del termine - Necessità - Impugnazione del licenziamento - Qualificabilità da parte del giudice con azione di nullità del termine e della conseguente disdetta - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

La disdetta intimata dal datore di lavoro al lavoratore per scadenza del termine invalidamente apposto al contratto di lavoro (nella specie, per mancanza della forma scritta) non è parificabile al licenziamento, atto negoziale unilaterale implicante la volontà di porre fine ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'azione diretta all'accertamento della illegittimità di tale disdetta ed alla conseguente pronuncia risarcitoria non va proposta come impugnativa di licenziamento con richiesta di applicazione delle conseguenze previste dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, bensì come azione di nullità dell'accordo relativo all'apposizione del termine, con conseguente nullità dell'intimata disdetta ed eventuale richiesta dei danni secondo gli ordinari criteri civilistici; qualora la parte abbia erroneamente richiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice del merito non può emettere pronuncia di nullità della disdetta e di risarcimento dei danni senza ledere il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché non si limiterebbe soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, trattandosi di azioni diverse non solo per "petitum" e "causa petendi", ma altresì per quanto concerne la disciplina della decadenza, della prescrizione e dei criteri di determinazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)