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Sez. 1, Sentenza n. 8501 del 19/11/1987 (Rv. 456029 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SOGGETTO CONVENUTO DAL CURATORE PER LA REVOCA DI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL FALLITO - INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NATURA - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - AUTONOMO POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456029-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - SOGGETTO CONVENUTO DAL CURATORE PER LA REVOCA DI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL FALLITO - INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NATURA - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - AUTONOMO POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il terzo, convenuto dal curatore fallimentare per la revoca di pagamenti effettuatigli dal fallito, ove intervenga nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento allo scopo di sostenere le ragioni della parte che ha proposto opposizione, spiega un intervento che ha natura di intervento adesivo dipendente, non avendo egli un autonomo potere di opposizione, ma un interesse indiretto all'accoglimento dell'opposizione pendente. Detto intervento segue le sorti del giudizio rispetto alla parte principale in cui favore è stato proposto l'intervento e, pertanto, nel caso di Estinzione del rapporto processuale per rinuncia agli Atti del giudizio ad opera dei soggetti originari dello stesso, il detto interventore non ha un autonomo potere di impugnazione, neppure per dedurre che erroneamente è stata dichiarata l'Estinzione del giudizio, né è legittimato a proporre impugnazione incidentale, la quale non compete allo interventore adesivo dipendente perché egli non è parte necessaria del processo. (Conf 2281/61; (Conf 2500/62, mass n 253736; (Conf 0533/73, mass n 362559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 65, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)