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Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 09/08/1962 (Rv. 253736 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - INTERVENTO DEL CREDITORE CHE NON ABBIA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - IMPOSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253736-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - INTERVENTO DEL CREDITORE CHE NON ABBIA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - IMPOSSIBILITA.*

Il creditore, che non abbia richiesto la dichiarazione di fallimento, nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento puo spiegare soltanto intervento adesivo dipendente, a favore di una delle parti principali. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di intervento adesivo ad adiuvandum, l'interveniente non e legittimato a proporre impugnazione autonoma contro la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)