Sez. 2, Sentenza n. 6784 del 04/05/2012 (Rv. 622149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Riduzione a termine semestrale ex art. 46 della legge n. 69 del 2009 - Ambito di applicazione - Giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 - Inclusione - Impugnazioni successive a tale data ma in giudizi instaurati prima - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)