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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19959 del 10/08/2017 (Rv. 645330 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Termine “lungo” introdotto dalla l. n. 69 del 2009 – Decorrenza – Applicazione delle regole generali della litispendenza – Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645330-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di appello, al fine di valutare l'applicabilità del termine semestrale introdotto dalla l. n. 69 del 2009, occorre avere riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)