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Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 10/05/1976 (Rv. 380403 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI ATTRIBUTIVI E QUANTIFICATIVI - NATURA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL TEMPO DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380403-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI ATTRIBUTIVI E QUANTIFICATIVI - NATURA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL TEMPO DELLA DECISIONE.*

I criteri previsti dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, nei casi di scioglimento del matrimonio, si riferiscono a requisiti inerenti alla fondatezza della relativa domanda e, quindi, qualificabili come condizioni dell'Azione. Detti criteri, pertanto, devono essere posti in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia, e non della proposizione della domanda. (V 2796/66, mass n 325327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)