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Sez. 1, Sentenza n. 2684 del 29/05/1978 (Rv. 392063 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - MOMENTO DETERMINANTE - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1978-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392063-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - MOMENTO DETERMINANTE - MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*

I criteri previsti dall'art 5 della legge primo dicembre 1970 n 898, per l'attribuzione e la liquidazione dell'assegno di divorzio, vanno posti in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia. Pertanto, il giudice d'appello, davanti al quale le parti deducano sopravvenuti mutamenti dell'indicata situazione (nella specie, aumento del reddito di lavoro del coniuge obbligato), non puo esimersi dal disporre i necessari accertamenti in proposito, ancorche con riguardo a fatti verificatisi nel corso del procedimento di secondo grado. (V 1635/76, mass n 380403).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)