Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 20/12/1965 (Rv. 314582 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONDUTTORE DEL FONDO CONDANNATO AL RILASCIO - IUS RETENTIONIS - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONDUTTORE DEL FONDO CONDANNATO AL RILASCIO - IUS RETENTIONIS - INAMMISSIBILITA.*
Lo ius retentionis - che, attuando una Forma di autotutela, in deroga al principio per cui nessuno puo farsi giustizia da se, costituisce un istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica e limitato ai casi previsti dalla legge - non spetta al conduttore di fondo rustico (mezzadro, affittuario o colono) che, obbligato al rilascio, intenda garantirsi attraverso la ritenzione del pagamento di somme che gli siano dovute dal concedente per migliorie o per qualsiasi altro titolo attinente al cessato rapporto di conduzione agraria. Ne e invocabile al riguardo l'art.1152 cod.civ., che riconosce il diritto di ritenzione al possessore di buona fede, perche il conduttore agrario non ha il possesso, ma solo la detenzione dell'immobile e perche - comunque - non viene in considerazione la regolamentazione degli effetti del possesso come fatto giuridico indipendente dalla sussistenza di un diritto. (Cfr. 2775/58, 4464/54, 2257/56, 250/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)