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Sez. 3, Ordinanza n. 9725 del 10/04/2024 (Rv. 670773-01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità. CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670773-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.

Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)