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Sez. 3, Sentenza n. 28321 del 22/12/2011 (Rv. 620873 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di affitto agrario - Qualificazione - Elemento essenziale - Attività di coltivazione del fondo - Necessità - Taglio di erba spontanea e attività armentizia - Riconducibilità all'attività di coltivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620873-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)