Sez. 3, Sentenza n. 28321 del 22/12/2011 (Rv. 620873 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di affitto agrario - Qualificazione - Elemento essenziale - Attività di coltivazione del fondo - Necessità - Taglio di erba spontanea e attività armentizia - Riconducibilità all'attività di coltivazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)