Sez. 5, Sentenza n. 447 del 14/01/2015 (Rv. 634516 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su oneri indeducibili - Contestazione da parte del Fisco dell'esistenza di costi e della loro inerenza - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi di impresa, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti ritenuti dal Fisco indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi o, in alternativa, la prova dell'assoggettamento a procedure concorsuali, dovendosi ritenere, al contrario, insuperabile l'accertamento da parte del Fisco della indeducibilità, particolarmente se basato su contestazioni specifiche e minuziose in ordine a crediti specificamente determinati.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)