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Sez. 5, Sentenza n. 7860 del 20/04/2016 (Rv. 639624 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Disciplina fiscale della perdita su crediti - Art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Inesigibilità del credito risultante da "elementi certi e precisi" - Necessità - Perdita derivante da rinuncia al credito - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639624-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che, a fronte dell'effettiva e certa insolvibilità della società debitrice, non aveva ritenuto adeguata la rinuncia integrale ad un credito attesa l'avvenuta solo parziale rinuncia rispetto ad altro credito operata da una società controllata dalla creditrice, senza, tuttavia, considerare le caratteristiche oggettive dei due crediti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)