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Sez. L, Sentenza n. 5122 del 17/10/1985 (Rv. 442439 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - PRESTAZIONE ARTISTICA - SPECIFICHE PATTUIZIONI DIRETTE AD ATTENUARE IL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442439-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - PRESTAZIONE ARTISTICA - SPECIFICHE PATTUIZIONI DIRETTE AD ATTENUARE IL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - MODALITÀ.*

In un contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto una prestazione artistica, ove le parti prevedano specifiche pattuizioni dirette ad attenuare il vincolo della subordinazione; la speciale connotazione della subordinazione è destinata ad assumere Rilevanza nella fase di esecuzione del contratto stesso, ma non può incidere sull'obbligazione di eseguire la prestazione artistica, né della medesima può svilire il contenuto, con la conseguenza che essa non trova rilievo nell'indagine e nella valutazione dell'inadempimento del prestatore d'opera che si sia concretato nel rifiuto della prestazione stessa. (V 5050/83, mass n 429917; (V 4413/83, mass n 415109; (V 5207/80, mass n 409036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)