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Sez. L, Sentenza n. 3016 del 27/03/1987 (Rv. 452113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELL'ALTRUI ATTIVITÀ PRODUTTIVA - INSUFFICIENZA - CONTESTUALE ASSOGGETTAMENTO DEL PRESTATORE AL POTERE DIRETTIVO ED ORGANIZZATIVO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INSERIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELL'ALTRUI ATTIVITÀ PRODUTTIVA - INSUFFICIENZA - CONTESTUALE ASSOGGETTAMENTO DEL PRESTATORE AL POTERE DIRETTIVO ED ORGANIZZATIVO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*

Ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente che la prestazione lavorativa si svolga con inserimento nell'altrui attività produttiva, potendo uno stabile collegamento tra l'una e l'altra ravvisarsi anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore ed è, invece, necessario che tale organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro si svolga attraverso il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo e, cioè, con i connotati propri della subordinazione. (V 6389/82, mass n 424012).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)