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Sez. L, Sentenza n. 1635 del 04/04/1989 (Rv. 462418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - RILEVANZA - LIMITI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CON INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - RILEVANZA - LIMITI - ESTREMI.*

Ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è sufficiente che la prestazione lavorativa si svolga con inserimento nell'altrui attività produttiva, potendo uno stabile collegamento fra l'una e l'altra ravvisarsi anche nel caso di collaboratori autonomi dell'imprenditore, quali gli agenti di commercio, ed è, invece, necessario che tale organico inserimento nell'impresa del datore di lavoro si svolga attraverso il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest'ultimo e cioè con i connotati propri della subordinazione. (Conf. 3016/87, mass n 452113; (Conf 6389/82, mass n 424012).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)