Sez. 6 - 1, Sentenza n. 27832 del 20/12/2011 (Rv. 620924 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ | Regione Sicilia - Cause di ineleggibilità - Art. 10 della legge reg. n. 29 del 1951 - Interpretazione - Riferimento allo statuto dei singoli enti - Necessità - Fattispecie.
SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ
In tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, l'art. 10, comma 1, lett. f), della legge reg. 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge reg. 5 dicembre 2007, n. 22, che prevede quale causa di ineleggibilità alla carica di deputato regionale l'essere amministratori o dipendenti "con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi, aziende ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza", si applica a quei soggetti che, in base allo statuto del singolo ente, rivestano le funzioni che attribuiscono dei poteri. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che per quanto riguarda l'EFAL - Ente formazione addestramento lavoratori della regione Sicilia - la causa di ineleggibilità fosse applicabile ai soli componenti del consiglio di amministrazione ed al presidente, cui lo statuto attribuisce i poteri di indirizzo e di gestione dell'attività dell'ente).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/12/2007 num. 22 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)