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Sez. 1, Sentenza n. 16877 del 19/07/2010 (Rv. 614050 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Regione Sicilia - Ente Formazione Addestramento Lavoratori - Consiglio di amministrazione - Componenti - Ineleggibilità a consigliere regionale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614050-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di cause d'ineleggibilità a consigliere regionale, quella prevista dall'art.10, primo comma, lett. f), della legge reg. siciliana 20 marzo 1951 n. 29, come sostituito dall'art.1 della legge reg. 5 dicembre 2007 n. 22 -connessa all'essere "amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza"- sussiste per il componente del consiglio di amministrazione regionale ovvero provinciale dell'E.F.A.L. (Ente Formazione Addestramento Lavoratori della Regione Siciliana); infatti, le ingerenze del governo regionale si manifestano sia ai fini della verifica funzionale dell'ente, che in rapporto al controllo, non solo contabile e di legittimità, ma anche ispettivo e di merito nelle sue strutture.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/12/2007 num. 22 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 845 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)