Sez. L, Sentenza n. 938 del 09/02/1990 (Rv. 465237 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRECARIO ONEROSO CON TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE PRECARIA NELLA LORO UTILIZZAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO DI AZIENDA AUTORIZZATA DAL GIUDICE DELEGATO NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRECARIO ONEROSO CON TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE PRECARIA NELLA LORO UTILIZZAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI AFFITTO DI AZIENDA AUTORIZZATA DAL GIUDICE DELEGATO NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI.*
La disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. comprende tutte le ipotesi di successione del datore di lavoro nell'impresa, in cui - permanendo quest'ultima - muti soltanto l'imprenditore, atteso che è il subingresso di un soggetto ad un altro, nella situazione di continuazione oggettiva dell'Esercizio dell'impresa e di connesse responsabilità, che assume rilievo agli effetti della tutela del credito di lavoro; pertanto essa trova applicazione nell'ipotesi di contratto di affitto d'azienda, quando cioè oggetto dell'accordo sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi, e non già in quella di precario oneroso, in cui vi sia stato un trasferimento di singoli beni od una successione meramente precaria nella loro utilizzazione contro la prestazione di una somma proporzionata alla durata del godimento stesso, ma senza che le parti assumano alcun impegno sulla durata del rapporto. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui il giudice delegato nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni aveva autorizzato l'affitto dell'azienda - aveva ravvisato una cessione a titolo di precario oneroso, ancorché questa avesse ad oggetto l'intero compendio aziendale, erroneamente valorizzando la clausola secondo cui il cessionario si impegnava alla restituzione del compendio suddetto per eventuali sopravvenute esigenze inerenti agli sviluppi della procedura concorsuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)