Sez. L, Sentenza n. 2417 del 02/03/1995 (Rv. 490873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Lavoratore assunto dal cedente, precario gestore dell'azienda nelle more della data prevista per il trasferimento del possesso - Continuazione del rapporto con l'acquirente - Esclusione - Fattispecie relativa ad assunzione avvenuta dopo il trasferimento attuato con contratto (ad effetti reali) di vendita della proprietà di un esercizio commerciale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Non opera la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nei confronti di lavoratore assunto, dopo il trasferimento dell'azienda, da parte del cedente al quale sia rimasta precariamente la gestione della medesima nelle more della data prevista per il trasferimento del possesso, dato che presupposto di fatto per l'operatività a favore del lavoratore delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. è che egli sia stato assunto alle dipendenze dell'imprenditore alienante in un momento anteriore al trasferimento dell'azienda. (Nella specie - regolata dall'art.2112 nel suo testo originario - l'assunzione era stata effettuata in sostituzione di uno dei lavoratori - dimissionario -, dei quali nel contratto di cessione d'azienda era stato previsto il trasferimento alle dipendenze dell'acquirente. La S.C. nel confermare la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso il passaggio del lavoratore alle dipendenze del cessionario con particolare riferimento alle pattuizioni intercorse tra cedente e cessionario, ha valorizzato gli aspetti cronologici della vicenda, sottolineando che la cessione di azienda accompagnava la vendita della proprietà di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio e che questo contratto aveva effetti reali, determinando il trasferimento della proprietà in conseguenza del solo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)