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Sez. 1 - , Ordinanza n. 664 del 12/01/2023 (Rv. 666653 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Associazione non riconosciuta - Amministratore - Rimborso spese - Presupposti - Onere della prova - Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e contegno tenuto dagli organi di controllo - Esonero da responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666653-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilità.

Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 18, Cod. Civ. art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)