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Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 09/03/2012 (Rv. 621902 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Amministratore di una società di capitali - Rimborso ex art. 1720 cod. civ. - Condizioni - Dipendenza diretta dall'incarico sociale - Spese di difesa - Processo penale su fatti connessi all'incarico - Sentenza di proscioglimento - Ricomprensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621902-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO

L'amministratore di una società di capitali, nella specie componente del comitato esecutivo, può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 cod. civ. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)