Sez. L - , Sentenza n. 29423 del 13/11/2019 (Rv. 655710 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Contratto di lavoro intermittente - Condizioni di ammissibilità ex art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Divieti introdotti dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 40, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 33, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)