Sez. 6, Sentenza n. 163 del 16/12/1981 Ud. (dep. 09/01/1982) Rv. 151514 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FARINACEI - PRODUZIONE DI PASTA NON REGOLAMENTARE - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - NOZIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FARINACEI - PRODUZIONE DI PASTA NON REGOLAMENTARE - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - NOZIONE.*
Il reato di produzione di pasta non regolamentare è di carattere commissivo istantaneo, perché l'interesse tutelato dalla norma resta leso in modo definitivo all'atto della produzione della merce destinata al commercio. Il momento consumativo pertanto è quello del luogo e tempo di produzione. (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 com. 1, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 28 CORTE COST., Legge 04/07/1967 num. 580 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)