diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4897 del 18/01/1983 Ud. (dep. 26/05/1983) Rv. 159222 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA VENDITA AL DETTAGLIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159222-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA VENDITA AL DETTAGLIO - SUSSISTENZA.*

Nel reato di frode in commercio il soggetto che riceve un danno dalla frode è il consumatore: pertanto la Competenza per territorio è quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui è avvenuta la vendita al dettaglio, e non quella del luogo di produzione della merce. (contra mass n 151514).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)