Sez. U, Sentenza n. 1707 del 24/01/2013 (Rv. 624695 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Motivo prospettante questione di costituzionalità - Quesito di diritto ai sensi dell'abrogato art. 366 bis cod. proc. civ. - Necessità - Rilevabilità d'ufficio della questione di costituzionalità e sua prospettazione in forma dubitativa - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto dall'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. (ove applicabile "ratione temporis"), indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio della questione di costituzionalità e dall'ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un dubbio di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)