Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011 (Rv. 616347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 - Bis cod. proc. civ. - Forma interrogativa - Necessità - Esclusione - Formulazione idonea a rendere comprensibile l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e la regola da applicare ad avviso del ricorrente - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il quesito di diritto, previsto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. (vigente "ratione temporis" prima della sua abrogazione da parte dell'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69) risulta ritualmente formulato quando, pur non essendo esposto in forma interrogativa, consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)