Sez. 1, Sentenza n. 25830 del 05/02/2015 Cc. (dep. 18/06/2015) Rv. 263956 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Presupposti - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, costituiscono presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229, n. 2. cod. pen., la realizzazione di un cosiddetto "quasi reato", la volontarietà del comportamento e la pericolosità del soggetto, che il giudice deve accertare secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Tribunale di sorveglianza avesse confermato il provvedimento di applicazione della libertà vigilata nei confronti di soggetto assolto per aver partecipato al mero accordo di commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai sensi dell'art. 115 cod. pen., valorizzando il ruolo di primo piano svolto nella fase ideativa e preparatoria del fatto criminoso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 229 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)