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Sez. 3, Sentenza n. 33591 del 24/04/2015 Ud. (dep. 30/07/2015) Rv. 264246 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Libertà vigilata - Facoltativa od obbligatoria - Differenze a seguito dell'art. 31 l. n. 633 del 1986 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264246-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In materia di misure di sicurezza, anche dopo l'introduzione dell'art. 31 della l. n. 633 del 1986 - cha ha abrogato la cd. "pericolosità presunta" di cui al previgente art. 204 cod. pen. ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato - permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'art. 229 cod. pen. e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile verificazione.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)