Sez. L, Sentenza n. 11663 del 05/12/1990 (Rv. 470040 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
L'ipotesi della sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, prevista dall'art. 2103 cod. civ. come impeditiva della definitiva assegnazione alle mansioni superiori, si verifica anche in caso di sostituzione di un lavoratore che sia stato sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione guadagni, a nulla rilevando che l'assenza del lavoratore sostituito dipenda dalla stessa volontà del datore di lavoro che abbia esercitato la facoltà di scelta dei dipendenti da sospendere. Consegue che il sostituto, ancorché abbia espletato mansioni superiori alla sua qualifica per il periodo di tempo previsto dall'art. 2103 cit., non matura il diritto alla promozione automatica. (V 3041/90, mass n 466582; (V 4740/89, mass n 464145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)