Sez. 2, Sentenza n. 439 del 15/04/1946 (Rv. 880084 - 01)
OPERE PUBBLICHE - CESSIONE DEL PREZZO DI APPALTO - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NATURA.
OPERE PUBBLICHE - CESSIONE DEL PREZZO DI APPALTO - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - NATURA.
L'art.9 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.E) e l'art.339 della stessa legge all. F) vietano la cessione del prezzo di appalto, senza il riconoscimento della amministrazione fino a quando questa è posta in grado accertare, col collaudo definitivo, che l'opera è stata regolarmente eseguita. Il riconoscimento non è elemento costitutivo della cessione, che si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma requisito estrinseco del negozio e più propriamente un'autorizzazione d'efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa può autorizzare la cessione quando con potere discrezionale riconosca che nessun documento sia per derivare all'andamento perfetto dell'opera o che la cessione sia fatta per facilitare i pagamenti da farsi dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)